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Comune di Gerano

Pubblicazioni di matrimonio

 

Il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni da effettuarsi nel Comune di residenza (o presso il Consolato Italiano competente per territorio, per i residenti all’Estero iscritti Aire). Qualora queste non avvenissero nei modi e nei termini di legge, il matrimonio, anche se fissato, non potrà essere celebrato.Le pubblicazioni sono necessarie per tutti i tipi di matrimonio: civile, religioso-concordatario o di altri culti acattolici ammessi dallo stato italiano. Con le “pubblicazione di matrimonio” l’Ufficiale dello Stato Civile accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
Le pubblicazioni devono rimanere esposte per 8 giorni consecutivi, più ulteriori 3 giorni per il rilascio del certificato di eseguite pubblicazioni.
Il matrimonio di un cittadino residente viene fissato solo quando sussistano tutti i requisiti richiesti per le pubblicazioni.
All’atto delle pubblicazioni viene richiesto ai futuri sposi di esprimere la scelta del regime patrimoniale che verrà dichiarata nell’atto di matrimonio.
Il matrimonio può essere celebrato non prima di 12 giorni e non oltre 180 giorni dall’esposizione delle pubblicazioni nel Comune / Comuni di residenza.
I documenti relativi ai cittadini italiani vengono acquisiti d’ufficio.

Come fare

Per le pubblicazioni i futuri sposi devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data di matrimonio, all’ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno degli sposi, per l’avvio del procedimento. Presso l’ufficiale di stato civile devono compilare un’autocertificazione con i propri dati anagrafici allegando la richiesta  di pubblicazioni civili del parroco o del ministro di culto competente (in caso di matrimonio religioso).

Inoltre i cittadini stranieri devono produrre:

1. passaporto valido;

2.NULLA OSTA a contrarre matrimonio o certificato di capacità matrimoniale.

Il  NULLA OSTA, previsto dall’art. 116 del Codice Civile, deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati:  nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero;  deve, inoltre, riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (specificare le generalità). 

Per la donna divorziata o vedova deve risultare la data del divorzio o di vedovanza.

Il Nulla Osta può essere rilasciato:

  • dall’Autorità Consolare straniera in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente. Sono esenti da tale legalizzazione i seguenti Paesi: Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Gran Bretagna,Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Rep. di Serbia, Romania (dal 03/04/2012), Slovenia, Svezia, Turchia e Ungheria.
    oppure:
  •  per i cittadini svedesi residenti in Svezia, per i cittadini polacchi residenti in Polonia e per i cittadini norvegesi dall’Autorità competente del proprio Paese.

Il Nulla Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità estera, né da autocertificazione.
Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul Nulla Osta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.

Se nel Nulla Osta non sono indicati i nomi dei genitori dello/a sposo/a è necessario presentare l’atto di nascita originale rilasciato dal Comune di nascita o una copia conforme all’originale dello stesso, tradotti in lingua italiana e legalizzati dalle competenti autorità.

Se nel nulla osta rilasciato dalla propria autorità diplomatica in Italia l’indicazione dello stato civile risulta “Libero”, è necessario integrare tale nulla osta con un documento di stato civile: certificato di stato civile celibe/nubile, atto di divorzio o atto di morte del precedente coniuge a seconda della condizione personale (ciò è assolutamente necessario per la donna divorziata o vedova, per rispettare quanto previsto dall’art. 89 del Codice Civile italiano). Tale documento deve essere tradotto in lingua italiana e legalizzato dalle competenti autorità.

Nel giorno fissato per le pubblicazioni devono essere presenti entrambi gli sposi (o persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata) muniti di documento di riconoscimento; in tale sede viene concordata la data del matrimonio civile

MATRIMONIO CON RITO CIVILE

Il comune di San Vito Romano mette a  disposizione per le celebrazioni civili una sala all’interno del Palazzo Comunale.

Nel giorno e orario fissati dovranno essere presenti, oltre agli sposi:
• due testimoni, maggiorenni (uno per ciascuno degli sposi),
• un interprete, maggiorenne, se uno degli sposi non conosce la lingua italiana (se entrambi gli sposi conoscono la lingua italiana anche i testimoni devono comprenderla).

Gli sposi possono chiedere che a celebrare il loro matrimonio sia una persona da loro conosciuta e gradita.

Il celebrante deve avere le seguenti caratteristiche:

  • maggiore età;
  • non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di cui all’art. 55, c. 1 del Dlgs 267/2000 e all’art. 10 D.Lgs 235/2012;
  • non trovarsi con gli sposi in rapporto di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al 2° grado.

 

MATRIMONIO RELIGIOSO

Il matrimonio concordatario viene celebrato dal parroco ed ha effetti anche per l’ordinamento italiano.

Altri tipi di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, riguardano i culti acattolici riconosciuti dallo stato italiano o previsti a seguito di accordi tra lo stato italiano ed altre confessioni religiose.

SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE

La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 162 C.C. o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali, art. 30 legge 218/95) è resa all’ufficiale di stato civile per i matrimoni civili, o  al ministro di culto celebrante per i matrimoni religiosi.

In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime, cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali è quello della comunione dei beni (art. 159 c.c.).